[1]La presente Convenzione abroga le seguenti disposizioni:

  • a)della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali firmata a Roma il 6 dicembre 1957;
  • b)dell'Accordo fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco sul regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporanei italiani, firmato a Roma il 6 dicembre 1957;
  • c)della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco firmata a Roma l'11 ottobre 1961;
  • d)dell'Accordo particolare fra il Principato di Monaco e la Repubblica italiana sul regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilita' dei lavoratori, firmato a Roma il 2 aprile 1964. In fede di che i plenipotenziari dei Paesi contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Monaco il 12 febbraio 1982 in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede.

[2]Parte di provvedimento in formato grafico

[3]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art48 · fonte del testo