Se l'importo delle pensioni dovute dalle istituzioni competenti dei Paesi contraenti in virtu' della totalizzazione dei periodi non raggiunge la prestazione minima fissata, se del caso, dalla legislazione del Paese di residenza l'istituzione competente di tale Paese completa detto importo fino a concorrenza della prestazione minima.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130~art25 · fonte del testo