[1]dal rischio di acquisizione di un carattere generico

[2]Fatte salve le disposizioni del presente atto, non si puo' ritenere che le denominazioni di origine registrate e le indicazioni geografiche registrate siano divenute generiche (2) in una parte contraente.

[3](2) (Dichiarazione concordata in merito all'articolo 12: ai fini del presente atto, si intende che l'articolo 12 lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del presente atto concernenti l'utilizzo anteriore poiche', prima della registrazione internazionale, la denominazione o l'indicazione che costituiscono la denominazione di origine o l'indicazione geografica possono gia' essere generiche, interamente o in parte, in una parte contraente diversa dalla parte contraente di origine, per esempio perche' la denominazione o l'indicazione, o una loro parte, e' identica a un termine abituale usato nel linguaggio corrente come nome comune di un prodotto o servizio nella parte contraente in questione o e' identica al nome abituale di una varieta' di uva in quella parte contraente.)

Testo vigente dal 5 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13~atto-di-ginevra-art12 · fonte del testo