[1]Entrata in vigore, durata e denuncia

[2]1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. 2. L'Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni, prorogabile automaticamente per uguali periodi, salvo che una delle Parti comunichi all'altra, per iscritto e per i canali diplomatici, l'intenzione di non prorogarlo con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza. 3. Qualsiasi delle Parti potra' denunciare il presente Accordo mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia avra' effetto alla scadenza del sesto mese dalla data di ricezione della notifica. 4. La denuncia del presente Accordo non impedira' alle Parti di continuare ad eseguire le richieste di cooperazione. In fede di che, i sottoscritti - debitamente autorizzati dai rispettivi Governi - hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, dari e inglese, tutti facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, fara' fede il testo inglese. Fatto a Roma, il giorno 2, del mese di giugno, dell'anno 2011 (che corrisponde al 1390 del calendario afghano).

Testo vigente dal 2 marzo 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;13~accordo-di-cooperazione-art14 · fonte del testo