[1]Organi competenti per l'applicazione dell'Accordo

[2]1. La cooperazione prevista nel presente Accordo sara' attuata dai seguenti Organi indicati dalle Parti: per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno; per la Repubblica Islamica dell'Afghanistan: Ministero per le Attivita' Antidroga, Direzione Nazionale della Sicurezza e Ministero dell'Interno. 2. Le Parti stabiliranno i canali, le modalita' e i punti di contatto nell'ambito dei rispettivi Organismi al fine di assicurare una cooperazione pronta ed efficace. 3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti sopravvenuti, per via diplomatica.

Testo vigente dal 2 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2015-02-10;13~accordo-di-cooperazione-art10 · fonte del testo