1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione viene istituita una Commissione veterinaria mista italo - tunisina costituita dai Direttori Generali e funzionari dei competenti servizi veterinari e degli istituti di ricerca e diagnosi. 2. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno alternativamente a Roma e Tunisi e puo' costituire gruppi di esperti con specifici compiti.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;13~convenzione-art6 · fonte del testo