1. Le Parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni relative a comparsa di focolai di malattie della lista A dell'O.I.E. nel piu' breve tempo possibile e di ogni altra malattia che possa costituire pericolo per la sanita' animale e la salute pubblica nonche' delle relative misure adottate; ogni significativo cambiamento relativo alla presenza delle malattie della lista A dell'O.I.E.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;13~convenzione-art2 · fonte del testo