1. Ciascuna Parte Contraente s'impegna, in caso di reclutamento collettivo ufficiale, affinche' in nessun caso le spese di viaggio verso lo Stato d'accoglimento siano a carico del lavoratore migrante. Le modalita' relative a dette spese saranno determinate nel quadro di accordi bilaterali che potranno prevedere anche l'estensione delle predette misure alle famiglie ed ai lavoratori reclutati individualmente. 2. Nel caso di lavoratori migranti e delle loro famiglie che si trovino in transito sul territorio di una Parte Contraente per raggiungere lo Stato d'accoglimento o in occasione del loro ritorno nello Stato d'origine, l'autorita' competente dello Stato di transito dovra' prendere tutti i provvedimenti necessari per accelerare il passaggio ed evitare ritardi e difficolta' amministrative. 3. Ciascuna Parte Contraente concede l'esenzione da imposte e tasse sull'importazione all'entrata nello Stato d'accoglimento al rientro definito nello Stato d'origine nonche' durante i transiti: a. per effetti personali e mobilio appartenenti ai lavoratori migranti ed ai membri delle loro famiglie facenti parte del nucleo familiare; b. in misura ragionevole, per gli attrezzi manuali e l'attrezzatura portatile necessari ai lavoratori migranti per svolgere il loro mestiere. Le esenzioni suindicate sono concesse conformemente alle/inferiori modalita' previste dalle disposizioni legislative o dai regolamenti in vigore in detti Stati.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art7 · fonte del testo