d'uscita - diritto d'accesso Formalita' amministrative 1. Ciascuna Parte Contraente garantisce al lavoratore migrante i seguenti diritti: - il diritto d'uscita dal territorio della Parte Contraente di cui e' cittadino; - il diritto di accesso al territorio di una delle Parti Contraenti per svolgervi un lavoro retribuito qualora il lavoratore migrante sia stato preventivamente autorizzato e abbia ottenuto i documenti richiesti. 2. Questi diritti vanno intesi con riserva delle restrizioni fissate dalla legislazione e relative alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico, alla salute pubblica o al buon costume. 3. I documenti richiesti al lavoratore migrante per l'emigrazione e l'immigrazione vengono rilasciati nel piu' breve tempo possibile, a titolo gratuito o dietro versamento di una somma che non puo' super- are il costo amministrativo di detti documenti.

Testo vigente dal 18 gennaio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-01-02;13~art4 · fonte del testo