umanitari Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere invocata in vista di confiscare, fermare o detenere carichi umanitari donati da uno Stato, se questo Stato ha accettato di remunerare i servizi di soccorso resi in relazione a tali carichi umanitari.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;129~art26 · fonte del testo