per i medici, veterinari, ostetriche ed appartenenti ad altre professioni o mestieri Ai titolari di lasciapassare che esercitano la professione di medico, veterinario, ostetrico o altri mestieri o professioni sara' consentito di recare seco, senza permessi di importazione o esportazione, in esenzione di diritti doganali e di ogni altro diritto, gli strumenti ed attrezzi per le loro esigenze professionali con l'obbligo di riportare nell'area di residenza, a prestazione ultimata, gli strumenti, gli attrezzi ed il materiale non usato.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art35 · fonte del testo