[1]di calamita'

[2]Nei casi di calamita' (terremoto, incendio, inondazione e simili), d'intesa tra le competenti Autorita' locali, sara' permesso alla popolazione esposta al pericolo, nonche' alle persone che intervengono per l'opera di soccorso, il passaggio e la permanenza nell'area adiacente finche' perdura lo stato di necessita'.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129~art12 · fonte del testo