Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione dei loro patrimoni culturale e artistico, e ad incoraggiare la collaborazione tra Musei e tra Istituzioni incaricate della conservazione e del restauro dei monumenti. Esse convengono che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovino nel loro territorio siano restituite all'altra Parte.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;128~trattato-art10 · fonte del testo