Ai fini del presente Protocollo:

  • a)si intende per "la Convenzione" la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976;
  • b)si intende per "organizzazione" l'organismo di cui all'articolo 13 della Convenzione;
  • c)si intende per "limite delle acque dolci" il punto del corso d'acqua in cui, a bassa marea ed in periodo di scarsa portata d'acqua dolce, il grado di salinita' aumenta sensibilmente in seguito alla presenza dell'acqua di mare.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;128~protocollo-art2 · fonte del testo