FACOLTATIVO DI ESTRADIZIONE 1. L'estradizione puo' essere rifiutata:

  • a)se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso, in tutto o in parte, nel territorio della Parte richiesta o in un luogo considerato tale dalla legge della Parte stessa;
  • b)se il fatto per il quale e' domandata e' stato commesso fuori dal territorio delle Parti e la legge della Parte richiesta non prevede la punibilita' del reato in questione quando e' commesso fuori dal proprio territorio.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;127~trattato-art4 · fonte del testo