1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate; tuttavia quelle di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte che lo ha richiesto. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;127~trattato-art17 · fonte del testo