1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai reati militari che non costituiscono infrazioni di diritto comune, come pure alle infrazioni previste dalle leggi fiscali, doganali, valutarie e sulla stampa. 2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo precedente non escludono la possibilita' che le Parti contraenti si mettano d'accordo per concedere l'estradizione anche per tali reati in ciascun caso particolare.

Testo vigente dal 29 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art34 · fonte del testo