che danno luogo all'assistenza. L'assistenza per gli interrogatori e per le attivita' di acquisizione probatoria ai fini del procedimento penale e' prestata se i fatti per cui l'assistenza e' domandata costituiscono reato anche secondo la legge della Parte richiesta, a meno che l'imputato o la persona sottoposta ad indagini manifesti espressamente il suo consenso per tale assistenza.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art2 · fonte del testo