di copie di sentenze e di estratti del Casellario giudiziale. Ciascuna Parte procede, su richiesta dell'altra Parte, alla trasmissione di copia di sentenze penali e di estratti del casellario giudiziale. La Parte richiesta, quando trasmette copia di una sentenza penale, fornisce anche, se richieste, le necessarie informazioni concernenti il relativo procedimento.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;126~trattato-art12 · fonte del testo