[1]Decisione

[2]1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformita' alle procedure previste dal proprio diritto interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione, 2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte richiedente.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~trattato-di-estradizione-art9 · fonte del testo