Atti di assistenza esclusi dall'applicazione del presente Trattato 1. Il presente Trattato non si applica: a. all'arresto o alla custodia di persone a fini estradizionali; b. all'esecuzione nella Parte richiesta di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente se non nella misura consentita dalla legge della Parte richiesta; c. al trasferimento di persone detenute ai fini dell'esecuzione della pena; e d. al trasferimento di procedimenti penali. 2. Nulla nel presente Trattato legittima le Parti all'esercizio della giurisdizione nel territorio dell'altra Parte e allo svolgimento di funzioni che sono esclusivamente riservate alle autorita' di quell'altra Parte in virtu' della sua legge interna.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

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urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~art3 · fonte del testo