[1]Consegna di documenti ed altri atti disponibili al pubblico

[2]1. La Parte richiesta, su domanda, fornisce alla Parte richiedente copie di documenti o atti disponibili al pubblico. 2. La Parte richiesta, su domanda, - nel rispetto del suo diritto interno - puo' fornire alla Parte richiedente copie di documenti o atti in possesso di ministeri o altri uffici governativi che non sono disponibili al pubblico.

Testo vigente dal 30 ottobre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2018-10-11;125~art19 · fonte del testo