[1]DEL PUBBLICO

[2]Le Parti, in conformita' alle loro leggi, regolamentazioni e prassi prendono cura di promuovere la diffusione d'informazioni presso il pubblico in generale, compresi i privati che utilizzano direttamente inquinanti organici persistenti, in particolare:

  • a)Informazioni, comunicate fra l'altro per mezzo dell'etichettatura, sulla valutazione dei rischi ed i pericoli;
  • b)Informazioni sulla riduzione dei rischi;
  • c)Informazioni volte ad incoraggiare l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti, oppure una loro ridotta utilizzazione, concernenti anche, se del caso, la lotta integrata contro gli insetti nocivi, la gestione integrata delle coltivazioni, e gli impatti economici e sociali di tale eliminazione o riduzione;
  • d)Informazioni sui mezzi di sostituzione permettenti di rinunciare all'uso di inquinanti organici persistenti, nonche' una valutazione dei rischi che tali sostituzioni comportano per la salute e l'ambiente, ed informazioni sui loro impatti economici e sociali.

Testo vigente dal 29 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;125~protocollo-art6 · fonte del testo