[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamno sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 448, contenente norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 17 giugno 1937 - Anno XV, VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Alfieri - Solmi - Bottai - Lantini.

[8]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo vigente dal 3 agosto 1937

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1937-06-17;1249~art1 · fonte del testo