DI ATTI 1. La richiesta di notifica di atti e' trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui la notifica deve essere effettuata. 2. Lo Stato richiesto fornisce le prove del fatto che la notifica e' stata effettuata inviando o una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una certificazione relativa alla forma ed alla data della notifica assieme ai dati relativi all'identita' della persona che ha ricevuto l'atto ed al rapporto che la lega al destinatario.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art7 · fonte del testo