DI TIPO FINANZIARIO CONCESSE ALL'AUTORITA' Senza essere vincolata da alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, l'Autorita' puo' liberamente:

  • a)Acquistare qualsiasi moneta per mezzo delle vie autorizzate, detenerle e disporne;
  • b)Detenere fondi, valori oro, metalli preziosi o valute da un paese all'altro, o all'interno di qualsiasi paese e convertire tutte le valute che detiene in qualsiasi altra moneta. 2. Nell'esercizio dei diritti che le sono concessi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorita' tiene debitamente conto di qualsiasi questione eventualmente fatta valere dal governo di tale o talaltro dei suoi Membri, sempre che ritenga di poter darvi seguito senza nuocere ai propri interessi.

Testo vigente dal 28 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;123~protocollo-art4 · fonte del testo