[1]Art. IV

[2]Le disposizioni di questo Accordo e dell'Annesso non pregiudicano qualsiasi azione gia' adottata in conformita' delle disposizioni della, legislazione del Regno Unito riguardante il "Commercio col nemico".

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;123~artiv · fonte del testo