Il regime di proprieta' applicabile a tutti gli oggetti, materie e beni nei confronti dei quali non sussista un diritto di proprieta' della Comunita', a mente del presente capo, e' determinato dalla legislazione dei singoli Stati membri.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art91 · fonte del testo