[1]Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue:

[2]Belgio.............................. 12 Germania............................. 24 Francia.............................. 24 Italia.............................. 24 Lussemburgo............................ 5 Paesi Bassi............................ 12

[3]I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il loro mandato e' rinnovabile. I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art166 · fonte del testo