Quando la Corte di giustizia riconosca, che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' del presente Trattato, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art143 · fonte del testo