Qualsiasi persona o impresa che concluda o rinnovi, successivamente all'entrata in vigore del presente Trattato, accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, non puo' invocare tali accordi o convenzioni per sottrarsi agli obblighi che le incombono a norma del presente Trattato. Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure che ritiene necessarie per comunicare alla Commissione, a richiesta di questa, tutte le informazioni relative agli accordi o convenzioni conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente Trattato, nel campo d'applicazione di quest'ultimo, da qualsiasi persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. La Commissione puo' esigere tale comunicazione unicamente al fine di verificare che tali accordi o convenzioni non comprendano clausole che ostino all'applicazione del presente Trattato. Su istanza della Commissione, la Corte di giustizia si pronuncia in merito alla compatibilita' di tali accordi o convenzioni con le disposizioni del presente Trattato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art104 · fonte del testo