Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale a destinazione e in provenienza dai paesi terzi, di cui sono a conoscenza. La Commissione puo' rivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art72 · fonte del testo