Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio: provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri, dispone di un potere di decisione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art145 · fonte del testo