Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, una Convenzione di applicazione, allegata a tale Trattato, stabilisce le modalita' e la procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunita'. Prima dello scadere della Convenzione prevista dal comma precedente il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art136 · fonte del testo