Allo scadere del periodo transitorio, il Consiglio, su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, puo':

  • a)a maggioranza qualificata, disporre che non siano piu' concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all'art. 125,
  • b)all'unanimita', determinare i nuovi compiti che possono essere affidati al Fondo, nel quadro del suo mandato, quale e' definito dall'art. 123.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art126 · fonte del testo