1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'art. 108, paragrafo 2, lo Stato membro interessato puo' adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise manifestatesi. 2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al piu' tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione puo' proporre al Consiglio il concorso reciproco a termini dell'art. 108. Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art109 · fonte del testo