[1]Definizioni

[2]1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni dell'allegato 1 dell'accordo TBT. 2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: - "etichettatura non permanente": l'apposizione di informazioni su un prodotto mediante etichette adesive, etichette appese o altri tipi di etichette che possono essere rimosse, o l'aggiunta di informazioni nell'imballaggio del prodotto; - "etichettatura permanente": l'apposizione di informazioni su un prodotto fissandole in modo sicuro sul prodotto stesso mediante stampa, cucitura, incisione o processi analoghi.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art72 · fonte del testo