[1]Compensazione

[2]1. Una parte che intenda prorogare una misura di salvaguardia bilaterale consulta la parte i cui prodotti sono oggetto della misura per concordare un'adeguata compensazione sotto forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti. La parte importatrice offre la possibilita' di procedere a tali consultazioni non oltre trenta giorni prima della proroga della misura di salvaguardia bilaterale. 2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall'offerta di consultazioni e la parte importatrice decide di prorogare la misura di salvaguardia, la parte i cui prodotti sono oggetto della misura di salvaguardia puo' sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti agli scambi della parte che proroga la misura di salvaguardia.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art54 · fonte del testo