[1]Sospensione e chiusura del procedimento arbitrale

[2]1. Le parti della controversia possono decidere in qualsiasi momento di sospendere i lavori del collegio arbitrale per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di tale decisione. Le parti della controversia notificano tale decisione per iscritto al presidente del collegio arbitrale, con copia al comitato per il commercio. In caso di sospensione, i termini di cui all'articolo 307 sono prorogati di una durata equivalente a quella della sospensione dei lavori. 2. In ogni caso, qualora i lavori del collegio arbitrale siano sospesi per piu' di dodici mesi, la legittimazione del collegio arbitrale decade, tranne qualora le parti della controversia dispongano diversamente. Se la legittimazione del collegio arbitrale decade, nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte avvii un altro procedimento arbitrale sulla stessa questione. 3. Le parti della controversia possono decidere di chiudere il procedimento arbitrale in qualsiasi momento, notificando congiuntamente tale decisione per iscritto al presidente del collegio arbitrale, con copia al comitato per il commercio.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art313 · fonte del testo