[1]Riunione di procedimenti arbitrali

[2]Qualora piu' parti richiedano la costituzione di un collegio arbitrale in relazione alla stessa misura e con le stesse basi giuridiche, si procede alla costituzione, ove possibile, di un unico collegio arbitrale per l'esame di tali richieste.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art306 · fonte del testo