[1]Disposizioni in materia fiscale

[2]1. Il presente accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del presente accordo. 2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsivoglia convenzione fiscale85 tra uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra uno Stato membro dell'Unione europea e un paese andino firmatario, spetta unicamente alle autorita' competenti nell'ambito di tale convenzione determinare se esista un conflitto tra il presente accordo e la convenzione. 3. Le disposizioni del presente accordo non ostano a che una parte adotti o applichi misure che:

  • a)mirano a garantire l'imposizione e la riscossione equa ed efficace di imposte dirette;
  • b)operano distinzioni, nell'applicare le disposizioni pertinenti della legislazione fiscale interna, comprese quelle finalizzate a garantire l'imposizione e la riscossione delle imposte, tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare sotto il profilo del luogo di residenza o del luogo di investimento dei capitali;
  • c)mirano a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni fiscali di convenzioni dirette a evitare la doppia imposizione o di altri accordi in materia fiscale o della legislazione fiscale interna; o
  • d)sono incompatibili con qualsiasi obbligo NPF stabilito nel quadro del presente accordo se la diversita' di trattamento deriva da una convenzione fiscale. 4. I termini o i concetti di natura fiscale non definiti nel presente accordo vanno intesi secondo le definizioni e i concetti fiscali, o secondo definizioni o concetti equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta le misure.

[3]-------- 85 Ai fini del presente articolo per "convenzione fiscale" si intendono una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali in materia fiscale.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art296 · fonte del testo