[1]Assistenza tecnica

[2]1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente titolo, le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e promuovono iniziative intese a sviluppare una cultura della concorrenza. 2. Le iniziative di cui al paragrafo 1 mirano in particolare al rafforzamento delle capacita' tecniche ed istituzionali per quanto riguarda l'attuazione della politica della concorrenza e l'applicazione del diritto della concorrenza, la formazione delle risorse umane e lo scambio di esperienze.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art264 · fonte del testo