[1]Responsabilita' dei prestatori intermediari: semplice trasporto ("mere conduit")

[2]1. Ciascuna delle parti provvede affinche', nella prestazione di un servizio consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore di tale servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che questi:

  • a)non dia origine alla trasmissione;
  • b)non selezioni il destinatario della trasmissione; e
  • c)non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse. 2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo. 3. La presente sezione lascia impregiudicata la possibilita', secondo gli ordinamenti giuridici di ciascuna delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa esiga che il prestatore impedisca o ponga fine ad una violazione.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art251 · fonte del testo