[1]Societa' di gestione collettiva

[2]Le parti riconoscono l'importanza delle societa' di gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi al fine di garantire una gestione efficace dei diritti ad esse affidati nonche' un'equa distribuzione dei compensi percepiti, che sono proporzionali all'utilizzo delle opere, delle esecuzioni o dei fonogrammi, in un quadro di trasparenza e buone pratiche di gestione, conformemente alla legislazione interna di ciascuna delle parti.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art217 · fonte del testo