[1]Ambito di applicazione

[2]Il presente capo si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori tranne i seguenti:

  • a)servizi audiovisivi;
  • b)il cabotaggio marittimo nazionale28; e
  • c)i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
  • i)i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili sono ritirati dal servizio;
  • ii)la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
  • iii)i sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
  • iv)i servizi di assistenza a terra e i servizi di gestione degli aeroporti.

[3]-------- 28 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che possono entrare nella definizione di "cabotaggio" a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o un altro luogo situato nello stesso paese andino firmatario o nello stesso Stato membro dell'Unione europea, anche nella sua piattaforma continentale, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in un paese andino firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art118 · fonte del testo