[1]Promozione degli investimenti e riesame

[2]1. Ai fini di una liberalizzazione progressiva degli investimenti, l'Unione europea e i paesi andini firmatari, nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per promuovere un ambiente favorevole agli investimenti reciproci. 2. La promozione di cui al paragrafo 1 mira a una cooperazione che comprende, fra gli altri aspetti, un riesame del quadro giuridico per gli investimenti, le condizioni di investimento e il flusso degli investimenti tra le parti, coerentemente con gli impegni da queste assunti nel quadro di accordi internazionali. Tale riesame avviene entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo e successivamente con cadenza periodica.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art116 · fonte del testo