e Vice-presidente del Consiglio 1. Il Consiglio, elegge, per ogni anno civile, un Presidente ed un Vice-presidente che non sono retribuiti dall'Organizzazione. 2. Il Presidente ed il Vice-Presidente sono eletti, l'uno tra i rappresentanti dei membri produttori, l'altro tra quelli dei membri consumatori. La presidenza e la vice-presidenza sono assegnate a turno a ciascuna delle due categorie di membri per un anno, rimanendo inteso tuttavia che tale avvicendamento non impedisce la rielezione, in circostanze eccezionali, del Presidente o del Vice-Presidente, o dell'uno o dell'altro, qualora il consiglio cosi' decida con voto speciale. 3. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vice-presidente e' incaricato in sua vece della presidenza. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e del Vice Presidente, oppure in caso di assenza permanente dell'uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari tra i rappresentanti dai membri consumatori, a titolo provvisorio o per la durata del mandato ancora da svolgere del predecessore, o dei predecessori, a seconda dei casi.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art8 · fonte del testo