speciale 1. Sono istituiti due sotto-conti del conto speciale:

  • a)Il sotto-conto dei progetti preliminari;
  • b)Il sotto-conto dei progetti. 2. Le possibili fonti di finanziamento del conto speciale sono le seguenti:
  • a)Fondo comune per i prodotti di base;
  • b)Istituti finanziari regionali e internazionali;
  • c)Contributi volontari. 3. Le risorse del conto speciale sono utilizzate solo per progetti preliminari e progetti approvati. 4. Tutte le spese iscritte nel sotto-conto dei progetti preliminari vengono rimborsate imputandole nel sotto-conto dei progetti, qualora i progetti siano in seguito approvati e finanziati. Se entro sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio non ha ricevuto fondi per il sotto-conto dei progetti preliminari, il Consiglio riesamina la situazione e prende le decisioni appropriate. 5. Tutti gli incassi relativi a progetti preliminari o a progetti identificabili a titolo del conto speciale, sono versati su questo conto. Tutte le spese relative ai progetti preliminari o ai progetti, ivi compresa la retribuzione e le spese di viaggio di consulenti e di esperti, sono da imputare sullo stesso conto. 6. Il Consiglio stabilisce con voto speciale le condizioni e le modalita' secondo le quali, nel momento opportuno e nei casi appropriati, potrebbe sponsorizzare progetti da finanziare con dei prestiti a condizione che uno o piu' dei suoi membri si siano volontariamente assunti tutti gli obblighi e le responsabilita' relative a questi prestiti. L'Organizzazione non si assume alcun obbligo per questi prestiti. 7. Il Consiglio puo' designare e sponsorizzare ogni ente con il consenso di quest'ultimo, ivi compreso un membro o gruppo di membri, che ricevera' prestiti per il finanziamento di progetti approvati e si assumera' tutti gli obblighi che ne derivano, rimanendo inteso che l'Organizzazione si riserva il diritto di sorvegliare l'impiego delle risorse e di seguire l'esecuzione dei progetti in tal modo finanziati. 8. L'appartenenza all'Organizzazione non comporta, per nessun membro, qualsivoglia responsabilita' per prestiti contratti o prestiti autorizzati per dei progetti da ogni altro membro o ente. 9. Qualora siano offerti all'Organizzazione contributi volontari senza una determinata destinazione, il Consiglio puo' accettare questi fondi. I fondi in questione possono essere utilizzati per progetti preliminari e progetti approvati. 11. I contributi versati per determinati progetti approvati sono utilizzati solo per i progetti cui erano inizialmente destinati, a meno che il Consiglio non decida diversamente con l'accordo del contribuente. Completato il progetto, l'Organizzazione restituisce l'eventuale saldo dei fondi a ciascun contribuente ai progetti specifici, proporzionalmente alla quota di ciascuno nel totale dei contributi inizialmente versati per finanziare questo progetto, a meno che il contribuente non convenga diversamente.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art20 · fonte del testo