[1]Imposte considerate

[2]1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: (a) in Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; (iv) l'imposta sul valore aggiunto; (v) l'imposta sulle successioni; (vi) l'imposta sulle donazioni; (vii) le imposte sostitutive; e (b) nell'Isola di Man: (i) le imposte sui redditi o sugli utili; e (ii) l'imposta sul valore aggiunto. 2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica o sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Inoltre, le imposte oggetto del presente Accordo possono essere ampliate o modificate di comune accordo dalle Parti tramite uno scambio di note. Le autorita' competenti delle Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Testo vigente dal 2 marzo 2015

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-02-10;12~accordo-art3 · fonte del testo