[1]- Anticipi di pagamento

[2]In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore, se vi e' tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessita' economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilita' e puo' essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento.

Testo vigente dal 26 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;12~art28 · fonte del testo